Titolo III
Art. 10
Articolazione interna degli istituti regionali
In vigore dal 12 nov 1974
Gli istituti regionali si articolano in sezioni per la scuola materna, per la scuola elementare, per la scuola secondaria di primo grado, per la scuola secondaria di secondo grado e per l'istruzione artistica, per le attività di educazione permanente, ed in servizi comuni di documentazione e di informazione, di metodi e tecniche della ricerca sperimentale e di organizzazione delle attività di aggiornamento.
Le sezioni operano unitariamente per materie e attività di interesse comune.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;419#art-10