Titolo IV

Art. 96

Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese

In vigore dal 12 nov 1974
In sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio consiste nel divieto di esercitare la funzione docente, direttiva o ispettiva, con la perdita del trattamento economico ordinario, salvo quanto disposto dal successivo . La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese viene inflitta: a) per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio; b) per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità; c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;417#art-96

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