Capo V
Art. 93
Norme di rinvio
In vigore dal 12 nov 1974
Per quanto non previsto dal presente decreto in materia di diritti e di obblighi del personale docente, educativo, direttivo ed ispettivo, si rinvia, nei limiti in cui siano applicabili, alle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;417#art-93