Capo III
Art. 136
Utilizzazione delle graduatorie nelle scuole secondarie
In vigore dal 12 nov 1974
Non possono essere indetti concorsi per titoli ai sensi del presente decreto, fino a quando non saranno state esaurite le graduatorie nazionali per gli istituti e le scuole di istruzione secondaria ed artistica, già compilate alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi delle leggi 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni, 29 marzo 1965, n. 336, 25 luglio 1966, n. 603, e successive modificazioni, 28 marzo 1968, n. 359, 2 aprile 1968, n. 468, nonché quelle da compilare ai sensi dell' della legge 6 dicembre 1971, n. 1074.
L'utilizzazione delle predette graduatorie è disposta per un'aliquota di posti pari al cinquanta per cento di quelli vacanti e disponibili all'inizio di ogni anno scolastico a partire dal 1° ottobre 1975.
Salvo quanto disposto dai precedenti commi, sono abrogate le disposizioni concernenti la formazione di graduatorie permanenti previste dalle citate leggi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;417#art-136