Capo III
Art. 131
Concorsi per titoli e conferimenti di incarichi per istitutori
In vigore dal 12 nov 1974
Concorsi per titoli e conferimenti di incarichi
per istitutori
Ai fini della maturazione del requisito di cui alla lettera c) dell', comma secondo, i servizi di istitutore assistente nei convitti nazionali, di istitutrice con retribuzione a carico degli educandati femminili dello Stato e di censore di disciplina nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale sono validi per l'ammissione ai concorsi per soli titoli a posti di istitutore e di istitutrice.
Al primo concorso per soli titoli, che sarà indetto, ai sensi del presente decreto, a posti di istitutore e di istitutrice nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, e nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, possono partecipare, rispettivamente, gli istitutori e le istitutrici assistenti dei convitti nazionali e le maestre istitutrici degli educandati femminili dello Stato, i censori di disciplina non di ruolo, dei collegi annessi agli istituti tecnici e professionali, e agli istituti e scuole speciali statali, che abbiano prestato, nelle corrispondenti istituzioni, almeno due anni di servizio lodevole.
In attesa dell'espletamento dei concorsi per l'immissione in ruolo degli istitutori e delle istitutrici, gli incarichi relativi sono conferiti al personale che abbia prestato servizio senza demerito nelle predette istituzioni nell'anno scolastico 1973-74.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;417#art-131