Titolo I
Art. 1
Libertà di insegnamento
In vigore dal 12 nov 1974
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l', comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 30 luglio 1973, n. 477, recante delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato;
Udito il parere della commissione prevista dall' della legge 30 luglio 1973, n. 477;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la riforma della pubblica amministrazione;
Decreta:
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Libertà di insegnamento
Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dalle leggi dello Stato, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento. L'esercizio di tale libertà è inteso a promuovere attraverso un confronto aperto di posizioni culturali la piena formazione della personalità degli alunni.
Tale azione di promozione è attuata nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni stessi.
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;417#art-1