Titolo I

Art. 1

Libertà di insegnamento

In vigore dal 12 nov 1974
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l', comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 30 luglio 1973, n. 477, recante delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato; Udito il parere della commissione prevista dall' della legge 30 luglio 1973, n. 477; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la riforma della pubblica amministrazione; Decreta: . Libertà di insegnamento Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dalle leggi dello Stato, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento. L'esercizio di tale libertà è inteso a promuovere attraverso un confronto aperto di posizioni culturali la piena formazione della personalità degli alunni. Tale azione di promozione è attuata nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni stessi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;417#art-1

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