Art. 2

In vigore dal 5 mar 1975
Il secondo comma dell'.5.05 del decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062, viene sostituito dal seguente: "Per la verifica dei piedini tesi, si assume convenzionalmente che il peso gravante su ogni piedino è quello del terreno compreso tra il piedino e le generatrici di un conoide inclinate sulla verticale di un angolo a dipendente dalla natura del terreno, inviluppante il piedino stesso". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 febbraio 1974 LEONE RUMOR - LAURICELLA - DE MITA Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1975 Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 108
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-02-08;824#art-2

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Art. 2 Modificazioni al regolamento di esecuzione della legge 13 dicembre 1964, n. 1341, recante norme tecniche per la disciplina della costruzione ed esercizio di linee elettriche aeree esterne. — Testo vigente | Portale Normativo