Art. 2
In vigore dal 5 mar 1975
Il secondo comma dell'.5.05 del decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062, viene sostituito dal seguente:
"Per la verifica dei piedini tesi, si assume convenzionalmente che il peso gravante su ogni piedino è quello del terreno compreso tra il piedino e le generatrici di un conoide inclinate sulla verticale di un angolo a dipendente dalla natura del terreno, inviluppante il piedino stesso".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 febbraio 1974
LEONE
RUMOR - LAURICELLA -
DE MITA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 108
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-02-08;824#art-2