Art. 1
In vigore dal 5 mar 1975
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' della legge 13 dicembre 1964, n. 134;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062, che approva il regolamento recante norme per la disciplina della costruzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne;
Riconosciuta la necessità di sostituire nell'.4.04, primo comma, di tale regolamento alla dizione "... temperatura di 5°C" la dizione "temperatura di - 5°C..." in quanto la temperatura di - 5°C (meno 5°C) dà una maggiore sicurezza ai fini della stabilità dei sostegni; di sostituire nell'.5.05 la dizione "terreno gravante" con quella di "peso gravante";
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto n. 1144 del 12 settembre 1969;
Udito il parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 9 dicembre 1971;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;
Decreta:
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Il primo comma dell'.4.04 del decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062, viene sostituito dal seguente:
"che tutti i conduttori e le corde di guardia siano integri alla temperatura di - 5°C (meno 5 gradi centigradi) e che spiri normalmente alla linea vento a 130 km/ora".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-02-08;824#art-1