Titolo II›Capo I
Art. 9
Cessazione dal servizio seguita da riammissione
In vigore dal 24 mag 1974
Nel caso di risoluzione del rapporto di impiego civile o militare o del rapporto di lavoro per condanna penale o per motivi disciplinari, cui segua la riammissione in servizio con diritto agli assegni non percepiti, disposta in conseguenza di revisione del procedimento penale o di quello disciplinare, si computa il tempo decorso dalla data di risoluzione di detto rapporto a quella di riammissione in servizio.
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-9