Parte PRIMATitolo I

Art. 6

Periodi valutabili in quiescenza secondo ordinamenti diversi

In vigore dal 24 mag 1974
Un periodo di attività lavorativa, che sia valutabile ai fini di quiescenza secondo ordinamenti obbligatori diversi, è valutato una sola volta in base all'ordinamento prescelto dall'interessato. La disposizione del comma precedente si applica anche per i periodi di tempo comunque valutabili ai fini di quiescenza. Sono salvi i casi in cui è consentito il cumulo di impieghi, ai sensi delle norme in materia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-6

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo