Parte PRIMA›Titolo I
Art. 6
Periodi valutabili in quiescenza secondo ordinamenti diversi
In vigore dal 24 mag 1974
Un periodo di attività lavorativa, che sia valutabile ai fini di quiescenza secondo ordinamenti obbligatori diversi, è valutato una sola volta in base all'ordinamento prescelto dall'interessato.
La disposizione del comma precedente si applica anche per i periodi di tempo comunque valutabili ai fini di quiescenza.
Sono salvi i casi in cui è consentito il cumulo di impieghi, ai sensi delle norme in materia.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-6