Parte QUARTA
Art. 253
Norme sulla competenza degli uffici periferici
In vigore dal 24 mag 1974
Le disposizioni dell', relative alla competenza degli uffici periferici a provvedere al collocamento a riposo del personale per raggiungimento del limite di età e a liquidare il trattamento normale diretto nonché le altre disposizioni che attribuiscono agli stessi uffici la competenza ad adottare provvedimenti definitivi si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1976.
Si applicano a decorrere dalla stessa data le disposizioni della parte terza che stabiliscono nuove competenze ad adottare provvedimenti definitivi nei confronti del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-253