Titolo IV
Art. 250
Disposizioni comuni
In vigore dal 24 mag 1974
Salvo quanto disposto nei commi successivi, al trattamento di quiescenza a carico del Fondo pensioni ed ai relativi assegni accessori si applicano le disposizioni comuni contenute nella parte II, titolo II, capo III del presente testo unico.
Il provvedimento relativo al trattamento di quiescenza può essere comunicato all'interessato, oltre che nei modi stabiliti dall', anche per il tramite dell'amministrazione ferroviaria.
Gli accertamenti sanitari, relativamente agli aventi causa del dipendente deceduto in attività di servizio, sono effettuati dall'ispettorato sanitario nella cui circoscrizione il richiedente la pensione ha la residenza.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-250