Capo II

Art. 17

Corsi di istruzione per i servizi telefonici

In vigore dal 24 mag 1974
I periodi di frequenza dei corsi per allievi telefonisti o meccanici, trascorsi prima della nomina in ruolo presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sono computati a domanda, secondo le disposizioni contenute negli articoli precedenti del presente capo, in favore degli allievi ammessi ai corsi stessi anteriormente al 26 marzo 1958. Sono ugualmente computati a domanda i periodi di frequenza dei corsi di istruzione e di perfezionamento per allievi telefonisti o per allievi meccanici, di cui agli della legge 27 febbraio 1958, n. 119, trascorsi anteriormente alla nomina in ruolo presso la suddetta Azienda di Stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-17

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