Art. 2

Modifica alle distanze di sicurezza esterne

In vigore dal 29 gen 1974
Il primo, secondo e terzo comma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, sono modificati come segue: "Ferme restando le norme circa l'ubicazione degli impianti, l'area su cui questi sorgono deve soddisfare alle seguenti condizioni: a) che entro il raggio di 30 metri dal punto più prossimo del serbatoio e degli altri elementi dell'impianto di cui all' non esistano, salvo quanto previsto nell'articolo successivo, edifici di sorta; b) che nella fascia contigua fino a 40 metri di raggio dal punto più prossimo del serbatoio e degli altri elementi dell'impianto di cui all' non esistano edifici e parti di edifici con cubatura singola superiore a 3.000 metri cubi, nè comunque edifici destinati alla collettività, come scuole, ospedali, chiese, caserme. In prossimità di luoghi in cui suole verificarsi affluenza di pubblico, come stadi o campi sportivi, circhi equestri o luna-park a carattere stabile, campi per fiere e mercati, fermate di linee di trasporto pubblico, cimiteri, e simili, la distanza tra il punto più prossimo del serbatoio e degli altri elementi dell'impianto di cui allo , e il punto più vicino del perimetro di detti luoghi, non può essere inferiore a 60 metri. In prossimità di vie di comunicazione, la distanza tra il punto più prossimo del serbatoio e degli altri elementi dell'impianto di cui all', e il ciglio della sede viaria non può essere inferiore a: 30 metri per le autostrade, ferrovie e tranvie; 15 metri per le altre strade e le vie navigabili". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 novembre 1973 LEONE RUMOR - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1974 Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 8. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-11-08;915#art-2

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Modifica alle distanze di sicurezza esterne (Art. 2 Nuovi termini per l'attuazione delle norme transitorie di cui all'art. 31, primo e terzo comma, e modifica dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, recante norme di sicurezza per i distributori stradali di gas di petrolio liquefatti per autotrazione.) — Testo vigente | Portale Normativo