Art. 1

Nuovi termini

In vigore dal 21 dic 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'art. 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741 sugli oli minerali e carburanti, in relazione all' della legge 23 febbraio 1950, n. 170 sui distributori automatici di carburanti e all'art. 9 della legge 21 marzo 1958, n. 327 sulle stazioni di riempimento dei gas di petrolio liquefatti; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'interno; Decreta: . (Nuovi termini) Per l'attuazione delle norme di cui al primo e al terzo comma dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, è fissato un nuovo termine che scadrà tre anni dopo l'entrata in vigore del presente decreto. Resta fermo l'obbligo, di cui al secondo comma dell'art. 31 del succitato decreto n. 208, di rimuovere, anche prima della scadenza del termine predetto, gli impianti esistenti in centri abitati ove urgenti ed inderogabili motivi di sicurezza lo richiedano.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-11-08;915#art-1

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