Art. 2
In vigore dal 18 apr 1974
Alle società, che a decorrere dal 1 gennaio 1973 otterranno l'ammissione dei propri titoli alla quotazione ufficiale presso la borsa valori di Trieste, saranno accordate le seguenti riduzioni dei diritti, ad esclusione del diritto fisso di L. 10.000 (diecimila):
esenzione per il primo anno di quotazione;
riduzione del 50% per il secondo, terzo e quarto anno di quotazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 novembre 1973
LEONE
LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1974
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 53. - SCIARRETTA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-11-08;1059#art-2