Art. 1
In vigore dal 18 apr 1974
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 23 dicembre 1926, n. 2348, con il quale la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trieste venne autorizzata a percepire dei diritti per la quotazione ufficiale dei titoli presso la locale borsa valori;
Visti il regio decreto 22 luglio 1939 e l'avviso n. 71 del dipartimento di finanza del Governo militare alleato del 19 dicembre 1950, con i quali sono state apportate variazioni ai suddetti diritti di quotazione;
Vista la deliberazione della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trieste in data 4 aprile 1973, n. 257, con la quale sono state proposte ulteriori modificazioni alla tariffa suddetta;
Visto l'art. 53 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, con il quale sono stati stabiliti la forma e l'organo competente per l'emanazione dei provvedimenti inerenti ai diritti di borsa;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
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Con decorrenza dal 1 gennaio 1973 la tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trieste per l'ammissione dei titoli alla quotazione ufficiale presso la borsa valori della stessa città, viene modificata come segue: diritto fisso annuo L. 10.000 (diecimila), in più L. 10 (dieci) per ogni milione o frazione di milione di capitale nominale quotato.
L'ammontare dei diritti si computa sul complessivo del capitale azionario ed obbligazionario quotato ed in circolazione al 31 dicembre dell'anno precedente.
Il limite massimo dei diritti viene stabilito in lire 1.200.000 (unmilioneduecentomila).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-11-08;1059#art-1