Art. 1

In vigore dal 11 dic 1974
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto della libera Università degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1963, n. 393 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1964, n. 96, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto della libera Università degli studi dell'Aquila, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: L'art. 62, relativo alla distinzione degli indirizzi del corso di laurea in matematica, è abrogato e sostituito dal seguente: Art. 62. - Il corso degli studi si distingue in tre indirizzi: generale, didattico, applicativo. Sono insegnamenti fondamentali comuni ai tre indirizzi: 1° Anno: Analisi matematica I; Geometria I; Algebra; Fisica generale I. 2° Anno: Analisi matematica II; Meccanica razionale; Geometria II; Fisica generale II. Ciascuno degli insegnamenti fondamentali suddetti sarà accompagnato da un corso di esercitazioni, che ne è parte integrante. Per ciascuno degli insegnamenti sopra indicati dovrà essere sostenuto un esame annuale distinto per ciascun anno di corso. All'atto dell'iscrizione al 3° anno lo studente deve precisare l'indirizzo che sceglie. Art. 64 - il primo comma relativo al corso di laurea in matematica viene modificato nel senso che il numero degli indirizzi viene elevato a tre. L'art. 65, relativo agli insegnamenti del secondo biennio del corso di laurea in matematica, viene modificato nel senso che il secondo, il terzo e il quarto comma vengono abrogati e sostituiti dai seguenti: Due di tali insegnamenti sono obbligatori e sono i seguenti: a) per l'indirizzo generale: nel terzo anno: topologia algebrica; nel quarto anno: analisi superiore; b) per l'indirizzo didattico: nel terzo anno: matematica complementare I; nel quarto anno: matematica complementare II; c) per l'indirizzo applicativo: nel terzo anno: analisi numerica; nel quarto anno: calcolo delle probabilità. Gli insegnamenti suddetti saranno accompagnati da un corso di esercitazioni. Gli altri due insegnamenti sono complementari a scelta dello studente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1973 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1974 Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 130. - SCIARRETTA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-10-31;1190#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto della libera Universita' degli studi dell'Aquila. — Testo vigente | Portale Normativo