Art. 1
In vigore dal 11 dic 1974
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto della libera Università degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1963, n. 393 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1964, n. 96, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto della libera Università degli studi dell'Aquila, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 62, relativo alla distinzione degli indirizzi del corso di laurea in matematica, è abrogato e sostituito dal seguente:
Art. 62. - Il corso degli studi si distingue in tre indirizzi: generale, didattico, applicativo.
Sono insegnamenti fondamentali comuni ai tre indirizzi:
1° Anno:
Analisi matematica I;
Geometria I;
Algebra;
Fisica generale I.
2° Anno:
Analisi matematica II;
Meccanica razionale;
Geometria II;
Fisica generale II.
Ciascuno degli insegnamenti fondamentali suddetti sarà accompagnato da un corso di esercitazioni, che ne è parte integrante. Per ciascuno degli insegnamenti sopra indicati dovrà essere sostenuto un esame annuale distinto per ciascun anno di corso.
All'atto dell'iscrizione al 3° anno lo studente deve precisare l'indirizzo che sceglie.
Art. 64 - il primo comma relativo al corso di laurea in matematica viene modificato nel senso che il numero degli indirizzi viene elevato a tre.
L'art. 65, relativo agli insegnamenti del secondo biennio del corso di laurea in matematica, viene modificato nel senso che il secondo, il terzo e il quarto comma vengono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Due di tali insegnamenti sono obbligatori e sono i seguenti:
a) per l'indirizzo generale:
nel terzo anno: topologia algebrica;
nel quarto anno: analisi superiore;
b) per l'indirizzo didattico:
nel terzo anno: matematica complementare I;
nel quarto anno: matematica complementare II;
c) per l'indirizzo applicativo:
nel terzo anno: analisi numerica;
nel quarto anno: calcolo delle probabilità.
Gli insegnamenti suddetti saranno accompagnati da un corso di esercitazioni.
Gli altri due insegnamenti sono complementari a scelta dello studente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1973
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1974
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 130. - SCIARRETTA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-10-31;1190#art-1