Art. 1
1 / 1In vigore dal 11 dic 1974
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto della libera Università degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1963, n. 393 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1964, n. 96, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto della libera Università degli studi dell'Aquila, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 62, relativo alla distinzione degli indirizzi del corso di laurea in matematica, è abrogato e sostituito dal seguente:
Art. 62. - Il corso degli studi si distingue in tre indirizzi: generale, didattico, applicativo.
Sono insegnamenti fondamentali comuni ai tre indirizzi:
1° Anno:
Analisi matematica I;
Geometria I;
Algebra;
Fisica generale I.
2° Anno:
Analisi matematica II;
Meccanica razionale;
Geometria II;
Fisica generale II.
Ciascuno degli insegnamenti fondamentali suddetti sarà accompagnato da un corso di esercitazioni, che ne è parte integrante. Per ciascuno degli insegnamenti sopra indicati dovrà essere sostenuto un esame annuale distinto per ciascun anno di corso.
All'atto dell'iscrizione al 3° anno lo studente deve precisare l'indirizzo che sceglie.
Art. 64 - il primo comma relativo al corso di laurea in matematica viene modificato nel senso che il numero degli indirizzi viene elevato a tre.
L'art. 65, relativo agli insegnamenti del secondo biennio del corso di laurea in matematica, viene modificato nel senso che il secondo, il terzo e il quarto comma vengono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Due di tali insegnamenti sono obbligatori e sono i seguenti:
a) per l'indirizzo generale:
nel terzo anno: topologia algebrica;
nel quarto anno: analisi superiore;
b) per l'indirizzo didattico:
nel terzo anno: matematica complementare I;
nel quarto anno: matematica complementare II;
c) per l'indirizzo applicativo:
nel terzo anno: analisi numerica;
nel quarto anno: calcolo delle probabilità.
Gli insegnamenti suddetti saranno accompagnati da un corso di esercitazioni.
Gli altri due insegnamenti sono complementari a scelta dello studente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1973
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1974
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 130. - SCIARRETTA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-10-31;1190#art-1