Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti›Titolo I
Art. 4
Anticipi e acconti - Mancato pagamento dei medesimi
In vigore dal 5 feb 1974
Il dottore commercialista ha diritto di chiedere e di ottenere dal cliente, all'inizio della pratica, un anticipo per le spese occorrenti nonché un acconto sulle indennità e sugli onorari che saranno a lui spettanti. La corresponsione di altri anticipi e di altri acconti potrà essere richiesta e dovrà essere rinnovata allorquando si rendano necessarie ulteriori spese, oltre quelle primieramente considerate, o allorquando l'incarico si prolunghi oltre il tempo previsto.
La mancata corresponsione di anticipo per le spese e di acconto su indennità, ed onorari, quando le spese siano chiaramente necessarie e gli acconti richiesti siano contenuti in limiti congrui, dà facoltà al dottore commercialista di declinare l'incarico; il che dovrà essere fatto con comunicazione scritta alla parte e, ove egli lo ritenga del caso, anche alla controparte.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-10-22;936#art-sdn-4