Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti›Titolo I
Art. 3
Indennità e onorari - Riduzioni particolari
In vigore dal 5 feb 1974
Le indennità e gli onorari minimi stabiliti nella presente tariffa per le prestazioni del dottore commercialista debbono avere sempre integrale applicazione, salvo, che disposizioni della medesima o particolari norme di leggi speciali non dispongano espressamente, in materia, in modo diverso.
Il dottore commercialista esercente la professione in una città il cui numero di abitanti sia inferiore a 200.000 può applicare all'onorario minimo una riduzione massima del 15% dell'onorario medesimo.
Il dottore commercialista iscritto all'albo da meno di dieci anni può applicare all'onorario minimo una riduzione massima del 30% dell'onorario medesimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-10-22;936#art-sdn-3