Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti›Capo V
Art. 33
Perizie e consulenze tecniche di parte
In vigore dal 30 apr 1981
Gli onorari per le perizie e consulenze tecniche di parte, per le memorie di parte, avanti autorità giudiziarie, amministrative, finanziarie, enti pubblici e privati, arbitri e periti, nelle materie oggetto della professione del dottore commercialista, sono commisurati nel modo seguente, al valore accertato della pratica:
per valori fino a...................... L. 5.000.000 il 7%
per il di più fino a................... " 10.000.000 il 6%
per il di più fino a................... " 25.000.000 il 5%
per il di più fino a................... " 50.000.000 il 4%
per il di più fino a................... " 100.000.000 il 3%
per il di più fino a................... " 250.000.000 il 2%
per il di più fino a................... " 500.000.000 l'1%
per il di più oltre a.................. " 500.000.000 lo 0,50%
Nel caso in cui il valore della pratica non possa essere accertato, gli onorari saranno determinati in base al tempo impiegato applicando il massimo previsto all' della presente tariffa, salvo sempre, ove le circostanze la giustifichino, l'applicazione dei criteri di valutazione delle prestazioni e di eventuale maggiorazione degli onorari, come previsto dalle disposizioni contenute nell' della presente tariffa.
Gli onorari come sopra determinati sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all' della presente tariffa.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 129 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che gli scaglioni di cui all'articolo 33 della presente tariffa sono raddoppiati.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-10-22;936#art-sdn-33