Art. 2

In vigore dal 24 feb 1974
Il primo comma dell'art. 30 del regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, è così sostituito: "Nei casi in cui l'appalto del magazzino abbia luogo a trattativa privata, il corrispettivo a favore dell'appaltatore, commisurato, in ragione percentuale sull'importo dei generi prelevati, al lordo dell'aggio spettante ai rivenditori, è stabilito dalla direzione generale, sentita una commissione nominata con decreto del Ministro per le finanze, presieduta da un funzionario della stessa direzione generale con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente e composta di altri due funzionari con qualifica non inferiore a quella di ispettore capo. Le mansioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario amministrativo della carriera direttiva o di concetto"
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-10-10;971#art-2

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