Art. 1
In vigore dal 24 feb 1974
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visti gli articoli 5 e 39 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;
Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 1293, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074;
Attesa la necessità di procedere alla modifica degli articoli 29 e 30 del suindicato regolamento di esecuzione;
Ritenuta, altresì, la necessità di prevedere la istituzione di una commissione centrale permanente paritetica chiamata ad esprimere pareri in ordine ai rapporti di natura giuridica ed economica fra l'Amministrazione dei monopoli di Stato e l'Associazione gestori dei magazzini di vendita;
Sentito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Decreta:
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Il quinto comma dell'art. 29 del regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, è così sostituito:
"L'appalto è aggiudicato a chi, nella gara, abbia offerto, come corrispettivo della sua assunzione, la percentuale più bassa sull'importo dei generi prelevati, al lordo dell'aggio spettante ai rivenditori, tenuto conto di quanto disposto al secondo comma".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-10-10;971#art-1