Regolamento di esecuzione sulla disciplina dell'attivita' sementiera
Art. 8-bis
In vigore dal 14 mar 2021
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20.
3. Al fine di evitare forme di contaminazione genetica non previste e che possano arrecare danno ai sistemi agrari, alle produzioni biologiche o ad habitat naturali protetti di piante e animali del Paese, i miscugli in cui siano mescolati prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate con prodotti sementieri di varietà non geneticamente modificate, devono rispettare per quanto attiene alla loro coltivazione e commercializzazione le medesime disposizioni previste per i prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20.
6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-10-08;1065#art-rde-8-bis