Art. 8-bis
Regolamento di esecuzione sulla disciplina dell'attivita' sementiera

Art. 8-bis

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In vigore dal 14 mar 2021
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20. 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20. 3. Al fine di evitare forme di contaminazione genetica non previste e che possano arrecare danno ai sistemi agrari, alle produzioni biologiche o ad habitat naturali protetti di piante e animali del Paese, i miscugli in cui siano mescolati prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate con prodotti sementieri di varietà non geneticamente modificate, devono rispettare per quanto attiene alla loro coltivazione e commercializzazione le medesime disposizioni previste per i prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate. 4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20. 5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20. 6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-10-08;1065#art-rde-8-bis