Art. 2

In vigore dal 16 apr 1974
I lavori di adattamento prescritti dal Ministero delle finanze dovranno essere ultimati entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e dovranno essere sottoposti alla definitiva approvazione dell'Amministrazione finanziaria. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 ottobre 1973 LEONE RUMOR - DE MITA - COLOMBO - PIERACCINI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1974 Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 35. - SCIARRETTA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-10-08;1047#art-2

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