Art. 2
In vigore dal 16 apr 1974
I lavori di adattamento prescritti dal Ministero delle finanze dovranno essere ultimati entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e dovranno essere sottoposti alla definitiva approvazione dell'Amministrazione finanziaria.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 ottobre 1973
LEONE
RUMOR - DE MITA - COLOMBO - PIERACCINI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1974
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 35. - SCIARRETTA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-10-08;1047#art-2