Art. 1

In vigore dal 16 apr 1974
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle leggi sui depositi franchi, approvato con regio decreto 17 marzo 1938, n. 726, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 17 giugno 1938, n. 856; Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; Vista l'istanza in data 10 ottobre 1971, con la quale la S.r.l. Magazzini tirreni, con sede in Napoli, ha chiesto di essere autorizzata ad istituire un deposito franco in locali situati nel porto di Napoli al molo Pisacane, calata di levante, e costituiti da un capannone, con adiacente una zona scoperta e recintata, e 4 vani; Visti i pareri favorevoli espressi in merito dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli con la deliberazione n. 520 del 12 luglio 1971 e dal comune di Napoli con la deliberazione n. 215 del 5 agosto 1971; Considerato che il Ministero delle finanze ha prescritto, ai sensi dell'art. 3 del suindicato regio decreto 17 giugno 1938, n. 856, l'esecuzione di alcuni lavori di adattamento, per rendere idonei, ai fini dell'esercizio della vigilanza e della tutela degli interessi erariali, i locali suddetti; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per le finanze e per la marina mercantile; Decreta: . La S.r.l. Magazzini tirreni, con sede in Napoli, è autorizzata ad istituire un deposito franco nei locali situati al molo Pisacane, calata di levante, del porto di Napoli, indicati nelle premesse e meglio descritti nella planimetria allegata al presente decreto, con esclusione dell'area scoperta e recintata.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-10-08;1047#art-1

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