Art. 89

Esenzione dell'azione revocatoria.

In vigore dal 1 lug 1999 al 31 dic 2026
1. I pagamenti di imposte scadute non sono soggetti alla revocatoria prevista dall' del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602#art-89

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