Art. 84

Distribuzione della somma ricavata.

In vigore dal 1 lug 1999 al 31 dic 2026
1. Il giudice dell'esecuzione, se non vi sono creditori intervenuti, provvede a norma dell'articolo 510, primo comma, del codice di procedura civile. 2. In caso di intervento di altri creditori, il giudice dell'esecuzione, apportate le eventuali variazioni al progetto di distribuzione presentato dal concessionario, provvede a norma dell'articolo 596 del codice di procedura civile.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602#art-84

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