Titolo II

Art. 46

Delega ad altro concessionario.

In vigore dal 1 lug 1999 al 31 dic 2026
1. Il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l'attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali procedere. La delega può riguardare anche la notifica della cartella. 2. A seguito della delega, il pagamento delle somme iscritte a ruolo è eseguito al delegato.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602#art-46

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo