Titolo II

Art. 45

Riscossione coattiva.

In vigore dal 8 ago 2024 al 31 dic 2026
1. Il concessionario procede alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione secondo le disposizioni del presente titolo, previa notifica della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del quale procede.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602#art-45

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo