Testo vigente Testo annotatoSulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso ai sensi dell' articolo 19 , comma 1, si applicano gli interessi al tasso del sei per cento annuo.
L'ammontare degli interessi dovuti è determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la prolungata rateazione dell'imposta ed è riscosso unitamente all'imposta alle scadenze stabilite.
I privilegi generali e speciali che assistono le imposte sui redditi sono estesi a tutto il periodo per il quale la rateazione è prolungata e riguardano anche gli interessi previsti dall' art. 20 e dal presente articolo. 75a
Storico versioni· 10 modificazioni PrecedenteSuccessivo urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602#art-21
Norme richiamate in questo articolo Altri articoli di questo atto Storico delle modifiche dal 30/06/2009 al 31/12/2026 · D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33: ha disposto con l'art. 241, comma 1, lettera c l'abrogazione dell'intero provvedimento. dal 15/07/2003 al 29/06/2009 · 09A06833: ha disposto con l'art. 3, comma 1 la modifica dell'art. 21. dal 01/07/1999 al 14/07/2003 · 03A07916: ha disposto con l'art. 4, comma 1 la modifica dell'art. 21. dal 01/01/1997 al 30/06/1999 · 099G0098: ha disposto con l'art. 9, comma 1, lettera a la modifica della rubrica dell'art. 21 e con l'art. 9, comma 1, letrtera b la modifica dell'art. 21, comma 1. dal 30/12/1993 al 31/12/1996 · 096G0686: ha disposto con l'art. 3, comma 141 la modifica dell'art. 21. dal 14/03/1988 al 29/12/1993 · L. 26 febbraio 1994, n. 133: , convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133 in G.U. 28/02/1994, n. 48, ha disposto con l'art. 13, comma 1 la modifica dell'art. 21. dal 20/01/1977 al 13/03/1988 · 088G0117: ha disposto con l'art. 7, comma 3 la modifica dell'art. 21. dal 06/03/1976 al 19/01/1977 · 076U0920: ha disposto con l'art. 3, comma 17 la modifica dell'art. 21, comma 1. dal 21/08/1974 al 05/03/1976 · L. 2 maggio 1976, n. 160: , convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 1976, n. 160 in G.U. 04/05/1976, n. 116, ha disposto con l'art. 2, comma 1 la modifica dell'art. 21. dal 01/01/1974 al 20/08/1974 · L. 14 agosto 1974, n. 354: , convertito con modificazioni dalla L. 14 agosto 1974, n. 354 in G.U. 20/08/1974, n. 217, ha disposto con l'art. 8, comma 1 la modifica dell'art. 21. Assistenza e ordini: info@portalenormativo.it
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