Art. 21 · Interessi per dilazione del pagamento

Art. 21

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Interessi per dilazione del pagamento

In vigore dal 30 giu 2009 al 31 dic 2026
Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso ai sensi dell', comma 1, si applicano gli interessi al tasso del sei per cento annuo. L'ammontare degli interessi dovuti è determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la prolungata rateazione dell'imposta ed è riscosso unitamente all'imposta alle scadenze stabilite. I privilegi generali e speciali che assistono le imposte sui redditi sono estesi a tutto il periodo per il quale la rateazione è prolungata e riguardano anche gli interessi previsti dall' e dal presente articolo. 75a

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602#art-21