Titolo IV
Art. 16
Altre operazioni di credilo
In vigore dal 15 mag 1998
Le agevolazioni stabilite dall' si applicano anche alle operazioni relative ai finanziamenti di qualunque durata, effettuati in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative da aziende e istituti di credito e loro sezioni o gestioni, nei seguenti settori:
1) credito per il lavoro italiano all'estero di cui al decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148;
2) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 23 FEBBRAIO 1995 N.41, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.22 MARZO 1995 N. 85.
3) credito all'artigianato, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, e alla legge 25 luglio 1952, n. 949;
4) NUMERO ABROGATO DALLA L.8 MAGGIO 1998 N. 146;
5) credito cinematografico, di cui alle leggi 4 novembre 1965, n. 1213, e 14 agosto 1971, n. 819;
6) NUMERO SOPPRESSO DAL D.P.R.30 dicembre 1980, n.897;
7) credito teatrale, di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800;
8) credito di rifinanziamento effettuato a norma degli della legge 25 luglio 1952, n. 949.
9) credito peschereccio di esercizio;
Note all'articolo
- Il D.L. 23 febbraio 1995 n.41, convertito con modificazioni dalla L. 22 marzo 1995 n. 85 ha disposto (con l'art. 44 comma 4)che "La disposizione ha effetto per i contratti conclusi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;601#art-16