Art. 16 · Altre operazioni di credilo
Titolo IV

Art. 16

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Altre operazioni di credilo

In vigore dal 15 mag 1998
Le agevolazioni stabilite dall' si applicano anche alle operazioni relative ai finanziamenti di qualunque durata, effettuati in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative da aziende e istituti di credito e loro sezioni o gestioni, nei seguenti settori: 1) credito per il lavoro italiano all'estero di cui al decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148; 2) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 23 FEBBRAIO 1995 N.41, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.22 MARZO 1995 N. 85. 3) credito all'artigianato, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, e alla legge 25 luglio 1952, n. 949; 4) NUMERO ABROGATO DALLA L.8 MAGGIO 1998 N. 146; 5) credito cinematografico, di cui alle leggi 4 novembre 1965, n. 1213, e 14 agosto 1971, n. 819; 6) NUMERO SOPPRESSO DAL D.P.R.30 dicembre 1980, n.897; 7) credito teatrale, di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800; 8) credito di rifinanziamento effettuato a norma degli della legge 25 luglio 1952, n. 949. 9) credito peschereccio di esercizio;

Note all'articolo

  • Il D.L. 23 febbraio 1995 n.41, convertito con modificazioni dalla L. 22 marzo 1995 n. 85 ha disposto (con l'art. 44 comma 4)che "La disposizione ha effetto per i contratti conclusi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;601#art-16