Titolo IV
Art. 16
17 / 47Altre operazioni di credilo
In vigore dal 15 mag 1998
Le agevolazioni stabilite dall' si applicano anche alle operazioni relative ai finanziamenti di qualunque durata, effettuati in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative da aziende e istituti di credito e loro sezioni o gestioni, nei seguenti settori:
1) credito per il lavoro italiano all'estero di cui al decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148;
2) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 23 FEBBRAIO 1995 N.41, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.22 MARZO 1995 N. 85.
3) credito all'artigianato, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, e alla legge 25 luglio 1952, n. 949;
4) NUMERO ABROGATO DALLA L.8 MAGGIO 1998 N. 146;
5) credito cinematografico, di cui alle leggi 4 novembre 1965, n. 1213, e 14 agosto 1971, n. 819;
6) NUMERO SOPPRESSO DAL D.P.R.30 dicembre 1980, n.897;
7) credito teatrale, di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800;
8) credito di rifinanziamento effettuato a norma degli della legge 25 luglio 1952, n. 949.
9) credito peschereccio di esercizio;
Note all'articolo
- Il D.L. 23 febbraio 1995 n.41, convertito con modificazioni dalla L. 22 marzo 1995 n. 85 ha disposto (con l'art. 44 comma 4)che "La disposizione ha effetto per i contratti conclusi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;601#art-16