Titolo III
Art. 10
Cooperative agricole e della piccola pesca
In vigore dal 1 gen 2004 al 31 dic 2026
Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi i redditi conseguiti da società cooperative agricole e loro consorzi mediante l'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci nonché mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione... di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci....
COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2003 N. 350.
I redditi conseguiti dalle cooperative della piccola pesca e dai loro consorzi sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi. Sono considerate cooperative della piccola pesca quelle che esercitano professionalmente la pesca marittima con l'impiego esclusivo di navi assegnate alle categorie 3 e 4 di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 o la pesca in acque interne.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;601#art-10