Art. 10 · Cooperative agricole e della piccola pesca
Titolo III

Art. 10

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Cooperative agricole e della piccola pesca

In vigore dal 1 gen 2004
Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi i redditi conseguiti da società cooperative agricole e loro consorzi mediante l'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci nonché mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione... di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci.... COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2003 N. 350. I redditi conseguiti dalle cooperative della piccola pesca e dai loro consorzi sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi. Sono considerate cooperative della piccola pesca quelle che esercitano professionalmente la pesca marittima con l'impiego esclusivo di navi assegnate alle categorie 3 e 4 di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 o la pesca in acque interne.

Note all'articolo

  • IL D.L. 31 ottobre 1980 n.693, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1980, n.891 ha disposto (con l'art. 6-quater comma 1) che "Le societa' cooperative e loro consorzi, che non possono usufruire delle agevolazioni previste dagli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, devono intendersi compresi fra le altre societa' cooperative e loro consorzi che godono del trattamento agevolativo di cui all'articolo 12 dello stesso decreto."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;601#art-10