Titolo I

Art. 16 bis

Detrazione per i redditi di lavoro autonomo e di impresa.

In vigore dal 6 mar 1986
(Detrazione per i redditi di lavoro autonomo e di impresa). Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo o di impresa di cui all' compete una detrazione di imposta, non cumulabile con le detrazioni di cui all'articolo precedente, di L. 150.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo o di impresa non supera lire 6 milioni. La detrazione non compete per i redditi di lavoro autonomo determinati forfettariamente ai sensi del quarto e quinto comma dell' e per i redditi di impresa determinati forfettariamente ai sensi dell'. Se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo o di impresa è superiore a lire 6 milioni, la detrazione spetta nella misura necessaria ad evitare che l'ammontare residuo di tali redditi scenda al di sotto dell'importo risultante dall'applicazione dell'imposta, diminuita della detrazione, a un ammontare complessivo di redditi di lavoro autonomo o di impresa pari a lire 6 milioni. La detrazione di cui al comma precedente compete in aggiunta a quelle previste nell' e fino alla concorrenza dell'imposta lorda relativa ai redditi di lavoro autonomo o di impresa che concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;597#art-16-bis

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