Art. 2
Nomina a consigliere di Stato dei primi referendari e referendari - Riserva di posti
In vigore dal 16 ott 1973
La metà dei posti disponibili nel ruolo dei consiglieri di Stato è riservata per la nomina da conferirsi ai primi referendari ed ai referendari del Consiglio di Stato in servizio, nell'ordine in cui i posti stessi si rendono disponibili.
In mancanza di primi referendari e di referendari, i detti posti sono lasciati scoperti e considerati posti di risulta per la nomina a referendario; tuttavia, su proposta del consiglio di presidenza del Consiglio di Stato, possono essere coperti, in tutto o in parte, con il sistema previsto dall'.
Il consiglio di presidenza del Consiglio di Stato designa i primi referendari e referendari in possesso dei prescritti requisiti per la nomina a consigliere.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;579#art-2