Art. 1

Nomina diretta dei consiglieri di Stato

In vigore dal 16 ott 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visti gli , secondo comma, e 4 del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, numero 1054, sulle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: . (Nomina diretta dei consiglieri di Stato) I posti di consigliere, non riservati ai primi referendari ed ai referendari del Consiglio di Stato e ai consiglieri amministrativi regionali ai sensi dell'art. 17 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, possono essere conferiti a coloro che, per l'attività o gli studi giuridico-amministrativi compiuti e per le doti attitudinali e di carattere, posseggano piena idoneità all'esercizio delle funzioni di consigliere di Stato. Per la nomina è prescritto il parere del consiglio di presidenza del Consiglio di Stato, su richiesta motivata della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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