Art. 3

In vigore dal 22 feb 1974
Dal 1 ottobre 1972, in sostituzione dei corsi sperimentali soppressi, così come precisato dagli del presente decreto, sono istituiti i corsi sperimentali post-qualifica di cui all'annessa tabella A. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 settembre 1973 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addì 1 febbraio 1974 Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 49. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-26;968#art-3

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