Art. 3
In vigore dal 22 feb 1974
Dal 1 ottobre 1972, in sostituzione dei corsi sperimentali soppressi, così come precisato dagli del presente decreto, sono istituiti i corsi sperimentali post-qualifica di cui all'annessa tabella A.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 settembre 1973
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 febbraio 1974
Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 49. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-26;968#art-3