Art. 1

In vigore dal 22 feb 1974
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 27 ottobre 1969, n. 754, sulla sperimentazione negli istituti professionali; Veduta la legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente provvedimenti urgenti per le università; Veduta la legge 17 dicembre 1971, n. 1156; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1972, n. 984, relativo alla istituzione di corsi sperimentali presso gli istituti professionali dal 1 gennaio 1972, in applicazione della legge 17 dicembre 1971, n. 1156; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 804, concernente l'istituzione di corsi sperimentali presso gli istituti professionali dal 1 ottobre 1972, in applicazione della medesima legge n. 1156; Considerato che i corsi sperimentali per tecnico delle industrie meccaniche istituiti presso gli istituti professionali per l'industria e l'artigianato di Ragusa e di Sondrio, nonché quelli per segretario di amministrazione istituiti presso gli istituti professionali per il commercio di Breno, Brescia e Viareggio non hanno potuto funzionare per mancanza di alunni; Considerato che presso altri istituti sussistono i presupposti per il funzionamento di analoghi corsi; Udito il parere della commissione di esperti di cui all' della legge 27 ottobre 1969, n. 754; Considerato che l'amministrazione, sulla base di detto parere, è autorizzata ad operare sostituzioni per quanto attiene alla localizzazione dei corsi indicata dalla commissione stessa; Considerato, altresì, che, avvalendosi di tale facoltà, l'amministrazione ha autorizzato il funzionamento, dal 10 ottobre 1972, di cinque corsi sperimentali in luogo di quelli sopra indicati; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione; Decreta: . La tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1972, n. 984, citato nelle premesse, è modificata nel senso che viene soppresso il corso per tecnico delle industrie meccaniche previsto presso lo istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Ragusa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-26;968#art-1

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