Regolamento per collaudo forniti alla amministrazione delle posteCapo VI

Art. 28

Forniture di materiali e di impianti di importo inferiore a lire duemilioni

In vigore dal 24 ott 1974
Per le forniture di materiali ed impianti non eccedenti l'importo di due milioni di lire, in luogo dell'atto formale di collaudo, viene emesso un certificato di regolare esecuzione firmato dall'incaricato delle verifiche e vistato per accettazione dalla ditta fornitrice. Il certificato di cui al comma precedente, ai fini della liquidazione e del pagamento della fornitura dei materiali o dell'impianto, deve essere confermato dal capo dell'ufficio centrale o periferico competente. Visto, il Ministro per le poste e le telecomunicazioni TOGNI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-26;1143#art-rpc-28

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