Regolamento per collaudo forniti alla amministrazione delle posteCapo VI

Art. 27

Ripetizione delle operazioni di collaudo

In vigore dal 24 ott 1974
Fino a quando non sono stati approvati gli atti di collaudo, l'amministrazione può procedere ad un nuovo collaudo e gli atti precedenti non possono essere invocati dal fornitore in appoggio alle sue pretese.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-26;1143#art-rpc-27

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