Regolamento per collaudo forniti alla amministrazione delle poste›Capo VI
Art. 27
Ripetizione delle operazioni di collaudo
In vigore dal 24 ott 1974
Fino a quando non sono stati approvati gli atti di collaudo, l'amministrazione può procedere ad un nuovo collaudo e gli atti precedenti non possono essere invocati dal fornitore in appoggio alle sue pretese.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-26;1143#art-rpc-27