Art. 3

In vigore dal 12 mag 1974
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 settembre 1973 LEONE RUMOR - COLOMBO - MORO - LA MALFA - GIOLITTI - DE MITA - FERRARI-AGGRADI - MATTEOTTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1974 Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 10. - SCIARRETTA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-26;1093#art-3

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