Art. 2
In vigore dal 12 mag 1974
Per quanto riguarda le merci che all'esportazione verso la Grecia sono ammesse a beneficiare delle restituzioni previste dalla legge 5 luglio 1964, n. 639, le relative aliquote di restituzione sono ridotte della misura corrispondente alla percentuale dei dazi in base alla quale si applica il diritto per traffico di perfezionamento.
Tuttavia, le aliquote risultanti dalla riduzione prevista al precedente comma non potranno in nessun caso essere inferiori a quelle applicabili alle corrispondenti merci esportate verso gli Stati membri della Comunità economica europea.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-26;1093#art-2