Art. 4
In vigore dal 12 set 1973
Le disposizioni contenute nei precedenti articoli sostituiscono quelle contenute nell', secondo e terzo comma, e nell'art. 8, secondo comma e successivi, del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito con modificazioni nella legge 18 gennaio 1968, n. 10, con effetto dalla corresponsione delle integrazioni di prezzo per l'olio di oliva della campagna 1972-73 e per il grano duro del raccolto 1972.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-07-04;532#art-4