Art. 2
In vigore dal 12 set 1973
L'A.I.M.A. provvede al pagamento ai sensi del precedente articolo sulla base degli atti di determinazione della quantità di prodotto ammessa all'integrazione e di liquidazione dell'importo dell'integrazione medesima, adottati dagli uffici statali o dagli enti incaricati nelle singole province del servizio istruttorio e definitorio delle domande presentate dai produttori interessati.
A tali fini, gli uffici ed enti predetti trasmettono all'A.I.M.A. gli elenchi dei produttori sulla cui domanda sono stati adottati gli atti definitori, con l'indicazione della campagna cui la domanda si riferisce, del nome, cognome, luogo e data di nascita, nonché indirizzo del richiedente, della quantità di prodotto ammessa all'integrazione e dell'importo liquidato.
Per dette azioni il capo dell'ufficio statale o il legale rappresentante dell'ente incaricato del servizio sono responsabili dell'esatta liquidazione della spesa.
Per legale rappresentante dell'ente incaricato del servizio si intende la persona riconosciuta come tale nella convenzione stipulata tra l'A.I.M.A. e l'ente medesimo prevista all'art. 9 terzo comma della legge 31 marzo 1971, n. 144.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-07-04;532#art-2