Art. 3

In vigore dal 20 feb 1974
I contributi annui a carico della provincia romana dell'ordine dei chierici regolari ministri degli infermi (Camillini), vengono determinati in L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente e in L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-05-07;964#art-3

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Art. 3 Istituzione di un posto di assistente ordinario convenzionato presso la cattedra di clinica ortopedica della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Sassari. — Testo vigente | Portale Normativo